PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Servizio sanitario nazionale assicura il diritto dei cittadini alla prevenzione e alla cura nel campo della tutela della salute mentale, assicurando fra l'altro, a tutti coloro che possono trarne giovamento, l'accesso ad un trattamento psicoterapeutico.

Art. 2.

      1. Le richieste di un trattamento psicoterapico formulate direttamente dall'utente o, in suo nome, dai servizi sociali dei comuni o da quelli penitenziari sono vagliate dai dipartimenti di salute mentale, dai servizi per le tossicodipendenze, dai servizi materno-infantili, dalle unità operative di biologia e dalle altre strutture delle aziende sanitarie locali (ASL). Nel caso in cui le richieste siano ritenute valide, gli assistiti sono indirizzati, se i presìdi delle ASL non possono provvedervi direttamente, presso strutture private e professionisti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le seguenti prestazioni:

          a) valutazione, in collaborazione con i responsabili del servizio, della motivazione al trattamento psicoterapeutico;

          b) trattamento psicoterapeutico.

Art. 3.

      1. Ad esclusione dei casi di cui al comma 2, possono accedere all'accreditamento di cui all'articolo 2:

          a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

              1) iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei medici chirurghi;

 

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              2) annotazione, negli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni;

              3) assenza di rapporti di lavoro con le strutture del Servizio sanitario nazionale o con strutture private accreditate;

          b) le strutture private, quali le associazioni senza scopo di lucro, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano quali centri di psicoterapia e che si avvalgono di professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

      2. Possono accedere all'accreditamento per le valutazioni ed i trattamenti di minori maltrattati o abusati e delle loro famiglie:

          a) le strutture pubbliche e private, quali le associazioni senza scopo di lucro, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che si avvalgono di professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 e che sono in grado di documentare di svolgere, nell'ambito della regione o della provincia autonoma in cui hanno sede, una adeguata attività professionale nel settore specifico del trattamento dei minori;

          b) i professionisti dotati dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 che abbiano ricevuto una adeguata formazione professionale nell'ambito delle strutture di cui alla lettera a) del presente comma.

      3. I centri di psicoterapia e i singoli professionisti di cui ai commi 1 e 2 per accedere all'accreditamento debbono documentare il ricorso alla supervisione clinica, effettuata da didatti delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I professionisti accreditati ai sensi del presente articolo si devono, inoltre, attenere alle disposizioni vigenti in materia di educazione continua in medicina.

 

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Art. 4.

      1. Le prestazioni di assistenza psicoterapeutica presso i centri di psicoterapia e i professionisti accreditati rientrano nel sistema di partecipazione al costo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e possono essere prescritte singolarmente o per cicli. Gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni pagando l'importo indicato nel nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali ammesse per il Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti presso i quali effettuano il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto all'esenzione totale.
      2. La remunerazione ed il rimborso dei centri di psicoterapia e dei singoli professionisti accreditati, sono definiti dalle regioni e dalle province autonome, sentiti gli ordini professionali, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comunque in misura non superiore al minimo delle tariffe indicate dagli ordini professionali.
      3. I presìdi delle ASL che indirizzano i pazienti presso i centri di psicoterapia privati ed i professionisti accreditati attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica offerte ai pazienti dalle medesime strutture private o dagli stessi professionisti accreditati, assicurando nel contempo la valutazione dei programmi terapeutici ed il coordinamento con le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale. Le regioni, in collaborazione con le ASL, possono istituire osservatori regionali finalizzati alla raccolta dei dati sui trattamenti psicoterapeutici realizzati presso i centri di psicoterapia

 

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e i singoli professionisti accreditati.
      4. Le certificazioni valide ai fini dell'astensione dal lavoro relative ai pazienti in trattamento psicoterapeutico possono essere rilasciate oltre che dai professionisti dipendenti del Servizio sanitario nazionale, anche dagli psicoterapeuti convenzionati.

Art. 5.

      1. I presìdi delle ASL, i servizi sociali e psicosociali delle pubbliche amministrazioni, le strutture private accreditate o, nei casi in cui il sistema di accreditamento non sia attivo, convenzionate, che svolgono attività di tipo psicoterapico, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, provvedono, nei limiti delle loro possibilità, all'organizzazione dei tirocini su richiesta delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le quali stipulano apposite convenzioni, definendo il monte ore ed il numero degli allievi da ospitare. Le attività di tirocinio svolte dagli allievi delle scuole di psicoterapia sono supervisionate da professionisti del servizio con competenze psicoterapiche o dai didatti delle scuole.